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CARLAB63

Subentro utilizzo ascensore -   possono i signori verdi gialli rifiutarsi di subentrare?

Premesso che ho letto molte discussioni su come ricalcolare i costi di impianto dell'ascensore in caso di subentro di un nuovo condomino, ho una questione molto particolare da sottoporre:

 

Al piano secondo del mio condominio

- l'appartamento A di proprietà del Signor Bianchi aveva partecipato ai costi di installazione e gestione ordinaria dell'ascensore

- l'appartamento B di proprietà del Signor Rossi non aveva partecipato e pertanto non poteva utilizzarlo.

 

Lo scorso anno entrambi gli appartamenti sono stati venduti ad una coppia i Signori Verdi e Gialli i quali pur avendo mantenuto due unità immobiliari da un punto di vista catastale hanno unito i due appartamenti aprendo un varco si accesso e trasformando il primo in zona giorno ed il secondo in zona notte.

 

I Condomini che parteciparono ai costi di installazione e manutenzione chiedono che vengano ricalcolati i costi di installazione per subentro dell'appartamento B

I Signori Verdi Gialli rifiutano di subentrare adducendo al fatto che solo uno di essi (il proprietario dell'ex appartamento A) utilizza l'ascensore, e che le unità immobiliari non sono state unite dal punto di vista catastale.

 

Possono i Signori Verdi Gialli rifiutarsi di subentrare?

Se la Signora Gialli proprietaria dell'appartamento B utilizza l'ascensore, può dire che lo sta facendo quale ospite del Signor Verdi proprietario dell'appartamento A?

Ritengo che il sig. Verdi, se è lui il condòmino dell’u.i. B, non possa utilizzare l’innovazione pagata da altri senza partecipare alla spesa. Non può certo usufruire dell’ascensore accampando la scusa di essere ospite di Gialli e se fosse provato che lo sta facendo si potrebbe pretendere il pagamento della quota di subentro anche per vie legali.

 

Tutto ciò è possibile, sempre a mio parere, soltanto se al momento dell’installazione si è provveduto a predisporre “un’utilizzazione separata” ovvero con chiave. Questo perchè se non fosse possibile selezionare in qualche modo gli utilizzatori, non si può vietare agli altri di godere dell’innovazione (art. 1121 cc):

 

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

La coppia verdi/gialli hanno fatto l'affare ed una furbata.

 

Potendo dimostrare l'unione delle due unità, potreste provare ad adeguare la tabella millesimale utilizzata per la manutenzione ascensore considerando l'evidenza dei fatti ma, prima di agire consultate un legale specializzato in materia condominiale, avendo mantenuto i due appartamenti quali due unità immobiliari, l'azione legale ha l'esito incerto.

certo che se i due appartamenti sono fisicamente uniti ma non catastalmente fanno i furbi ma anche gli abusi edilizi. Penso che se andaste per vie legali il problema più grosso per loro diventerebbe l abuso edilizio, penso che difficilmente un giudice possa considerare una violazione come motivo di esenzione. ..

Grazie Bilbetto,

 

ti confermo che

A: l'ascensore è predisposto per "utilizzazione separata" ovvero con chiave

B: nella delibera assembleare che approvò l'installazione dello stesso è esplicitamente scritto che chiunque "voglia" subentrare all'utilizzo in un momento successivo deve pagare la sua quota di costi di installazione e che tale quota dovrà essere retrocessa ai condomini iniziali pro quota.

 

Il problema è che quest'ultimo non vuole pagare, ma leggendo la risposta di Mirko2016 penso che si possa evidenziare un abuso edilizio per il fatto stesso che pur mantenendo le unità separate da un punto di vista catastale (fiscale) nella realtà dei fatti non lo siano affatto.

 

Occorre però dimostrarlo.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Giusto Mirko,

non avevo pensato a quanto hai evidenziato circa l'abuso edilizio, ho fatto qualche ricerca e mi pare di capire che aprendo una via di comunicazione ( porta ) tra due unità distinte sia obbligatorio unirle catastalmente e farle quindi diventare un'unica unità immobiliare.

Premessa: si suppone che tecnicamente sia possibile differenziare l’uso dell’ascensore anche fra i proprietari di unità immobiliari poste al medesimo piano.

 

Il nuovo proprietario dell’appartamento B (la signora Gialli) se intende utilizzare l’ascensore deve partecipare alla spesa sostenuta per la sua installazione, diventandone comproprietario.

Alla signora Gialli, non essendo subentrata nella proprietà dell’ascensore, non ne sarà concesso l’uso.

Il signor Verdi, già comproprietario dell’ascensore per averne acquistata la proprietà insieme a quella dell’appartamento A, può utilizzare l’ascensore per sé, i suoi familiari e i suoi ospiti.

Pertanto, a mio avviso, indipendentemente dal collegamento interno fra le due unità immobiliari confinanti poste al medesimo piano, se la signora Gialli fa parte del nucleo familiare di Verdi e risiede nella dimora di Verdi, ha tutto il diritto di utilizzare l’ascensore, pur essendo proprietaria dell’abitazione B alla quale ne è precluso l’uso.

Ovviamente, se decade la premessa, la partecipazione alla spesa è obbligata sia per la signora Gialli sia per Verdi se acquistano B separatamente o in comune.

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